Art. 30.
(Accertamento di condotte illegittime
o irregolari).

      1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, qualora nell'esercizio

 

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delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri.